Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.193, “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, stabilisce all’articolo 6 le sanzioni destinate a chi non rispetta quanto previsto dalla normativa.
Questi alcuni passaggi dell’articolo:
- chi effettua macellazione, produzione e preparazione di carni in luoghi diversi da stabilimenti e locali riconosciuti dal regolamento CE n. 853/2004 è punito con arresto da 6 mesi a 1 anno o con l’ammenda fino a 150mila euro
- chi effettua la stessa attività quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con una sanzione compresa tra 5mila euro e 30mila euro
- l’operatore del settore alimentare che non rispetta i requisiti in materia di igiene alimentare previsti dal regolamento CE n. 852/2004 è punito con una sanzione pecuniaria da mille euro a 6mila euro
- l’operatore alimentare che non indica sull’etichetta posta sul prodotto il numero dello stabilimento di riferimento è punito con una sanzione compresa tra 500 euro e 3mila euro
- chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi è provenienti da zone non autorizzate è punito con una sanzione compresa tra 2mila euro e 12mila euro
Per approfondire: Decreto Legislativo 193/07